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Dubbi dei lettori – Primo scatto stipendiale con conseguente aumento dello stipendio

Un gentile lettore:

Non ho ben chiaro quando viene percepito lo scatto di anzianità. Sono stato immesso in ruolo il 01-09-2012. Con la richiesta di ricostruzione di carriera – tralasciando i numerosi solleciti  in segreteria per l’emissione del decreto in oggetto – mi è stato riconosciuto l’anno del servizio militare (2004-2005). Considerato quest’ultimo, anche se il servizio scolastico del 2013 non è valutato, ai fini stipendiali ho iniziato a settembre 2020 il mio nono anno di servizio. Il mio stipendio sarebbe già dovuto cambiare o lo scatto stipendiale si ottiene al compimento del nono anno valutabile?”

La domanda richiesta di ricostruzione carriera – Fondamentale per ottenere il riconoscimento del servizio prestato a T.D. o in altro ruolo

La Legge 107 all’art. 1 comma 209 recita:

” Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera […]”

Il chè tradotto significa che la domanda richiesta di ricostruzione carriera, presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, consente di ottenere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.

Perchè si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza?

Prima di presentare la richiesta in oggetto, al lavoratore viene conteggiato il numero di anni di servizio a partire dall’anno di messa in ruolo. Un docente che ad esempio ha sottoscritto il proprio contratto a tempo indeterminato il primo settembre 2014 ed ha sette anni di pre-ruolo, se non presenta la domanda richiesta di ricostruzione carriera, agli occhi del Ministero dell’economia – semplificando ai minimi termini – risulta avere un servizio di 6 anni. La conseguenza naturale di tutto ciò è che l’insegnante apparterrà alla prima fascia stipendiale: 0-8 anni.

Ecco a cosa serve l’istanza. Una volta presentata, al lavoratore in questione verranno riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo, che sommati a quelli in ruolo, gli permetteranno di posizionarsi nella fascia stipendiale successiva: 9-14 anni. Ormai quasi tutti ne sono al corrente, ma per coloro che si avvicinano da poco al mondo del lavoro e della scuola, passare da una posizione stipendiale all’altra ha un significato non di poco conto. Significa guadagnare dai 1200 ai 1800 euro in più netti all’anno. Recuperiamo un po’ di numeri in riferimento agli scatti di anzianità e annessi aumenti retributivi:

Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio

Per i docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono:

  • da 0 a 3 anni –> fascia 0
  • da 3 a 9 anni –> fascia 3
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per tutti i docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono invece:

  • da 0 a 9 anni–> fascia 0
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per avere un’idea qui di seguito le tabelle con le retribuzioni del personale docente della scuola aggiornate al 2019

Fonte: www.orizzontescuola.it

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