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Permessi diritto studio: come vanno fruiti

La fruizione dei permessi può avvenire secondo due modalità:

  • permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

Permessi diritto studio: quando fruirli

I permessi  possono essere fruiti soltanto nei casi in cui i corsi – per il quale il diritto è stato accordato – si svolgano nei giorni e nelle ore in cui il dipendente dovrebbe essere in servizio. Se, invece, il corso si svolge in giorni e orari non coincidenti con quelli di servizio, non è possibile fruire dei predetti permessi.

Al riguardo riportiamo un parere dell’Aran:

“In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.”

Ricordiamo che nelle ore di permesso deve essere computato anche il tempo di percorrenza per recarsi presso la sede in cui si svolge il corso. Questo perché, ai fini della quantificazione delle ore di permesso, ciò che conta è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.

Esempio: un dipendente deve frequentare due ore di lezione presso un’Università per raggiungere la quale è necessaria un’ora di viaggio; il permesso da fruire sarà pari a tre ore.

Permessi diritto studio: per quali corsi possono essere fruiti

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

Permessi diritto studio: per corsi on line?

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile:

  • presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  • l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

No permessi per preparazione concorso ordinario e straordinario

La preparazione per il concorso ordinario e straordinario non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Permessi diritto studio: per prepararsi agli esami?

La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica invece lo esclude, affermando:

“Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”

In ogni caso controllare in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

FONTE: www.orizzontescuola.it

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