Queste le date previste in prima ipotesi.
Ipotesi presentazione domanda
- Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
- Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026;
- Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
Per qualunque necessità i docenti e il personale ATA può rivolgersi al servizio di consulenza dello SNASL Scuola in presenza seguendo le seguenti modalità:
Supporto e consulenza
Il Sindacato SNALS di Matera garantirà l’assistenza ai propri iscritti per la compilazione delle domanda di mobilità in presenza nelle seguenti modalità:
Le consulenze saranno svolte su MATERA e SEDI DECENTRATE . A tal fine è necessario recarsi in sede muniti di documentazione utile e con le idee chiare sulle sedi/comuni/scuole da indicare.
RICORDA DI PORTARE IN SEDE TUTTO IL NECESSARIO:
- CODICI DI ACCESSO A ISTANZE ONLINE O SPID
- FILE EVENTUALI NECESSARI DA ALLEGARE (l.104, l.68/99, riserve, ecc…)
- LISTA DELLE EVENTUALI SEDI IN CUI SI INTENDE SVOLGERE LA SUPPLENZA.
Per la sede SNALS di Matera è possibile prenotare la consulenza tramite il seguente link:
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO APPUNTAMENTO IN SEDE
REGOLE PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO IN SEDE – CLICCA QUI!
per emergenze consulenze sede di Matera contattare la dirigente Lucia Fiore al n. 3357610023
per la sede SNALS di Pisticci telefonando al n. 3482931457 – responsabile sede Grazia Anna Laviola
per la sede SNALS di Policoro e Novasiri telefonando al n. 3393870263 – responsabile sede Pinuccio Rotunno
Al fine di consentire a tutti la possibilità di usufruire di tale servizio la durata dell’appuntamento non potrà protrarsi oltre i 30 minuti a gruppo.
RICORDA DI PORTARE IN SEDE TUTTO IL NECESSARIO:
- CODICI DI ACCESSO A ISTANZE ONLINE O SPID
- FILE EVENTUALI NECESSARI DA ALLEGARE (l.104, l.68/99, riserve, ecc…)
- LISTA DELLE EVENTUALI SEDI IN CUI SI INTENDE SVOLGERE LA SUPPLENZA.
N.B. LE CONSULENZE POSSONO ESSERE FORNITE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI CHE RISULTANO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. PER ADERIRE AL TESSERAMENTO CONTATTARE:
TEL. 0835.334321 – CELL. 3357610023
Chi può presentare domanda
- Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
- Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);
- Docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;
- Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA
- Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
- Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Chi non può presentare domanda
- docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);
- docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
- docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Nodo cruciale: le deroghe
Per l’anno scolastico 2026/27 sono state apportate due modifiche
- la deroga per figlio passa a 14 anni;
- non è più consentito superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore over 65
Confermate le deroghe
- Docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 104/92);
- Fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001);
- Coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971).