Il MI-DPIT, con nota prot. 40 del 13/01/2021, avente per oggetto: “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020,
n. 182”, trasmette il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 182 del 29/12/2020, con il quale sono definite le modalità
per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al D.Lgs. 66/2017 e il modello di piano
educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
Il decreto, corredato di apposite Linee guida, comprende i seguenti allegati:

  • quattro nuovi modelli di PEI (per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e
    secondaria di II grado);
    – la Scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento” (per individuare le principali
    dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle condizioni di contesto
    facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate);
  • la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e
    l’assistenza.
    Il MI, pur se reputa opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli, anche per
    verificarne, con la collaborazione degli insegnanti, la piena operatività, in considerazione
    che l’anno scolastico 2020/21 è già ampiamente avviato, dà alle istituzioni scolastiche la
    possibilità di continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso.
    Nella nota – che inseriamo in area riservata, unitamente agli allegati –, alla quale vi
    rimandiamo per ulteriori e dettagliate informazioni, è indicato che sarà disponibile, da oggi
    13 gennaio, la pagina specifica sull’“Inclusione e il nuovo PEI”, all’indirizzo
    https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ , con le Sezioni: Il Decreto
    interministeriale; Documenti di accompagnamento; Attività di formazione; FAQ e Form
    domande

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *